Gli edifici plurifamiliari possono usufruire del Superbonus 110% anche in presenza di eventuali abusi su parti private. Lo hanno sancito le modifiche apportate al decreto Agosto, che in parte supera il fatto che una delle condizioni, necessarie per la fruizione di qualsiasi detrazione fiscale prevista su un intervento edilizio, è la conformità edilizia.
Grazie all’aggiunta del comma 13-ter all’art.119 del decreto Rilancio che, al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati, dichiara:“le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia, sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi”.
Dunque per gli edifici plurifamiliari (che siano in condominio o no poco importa) per la richiesta del titolo abilitativo necessario per un intervento di isolamento termico a cappotto, il tecnico dovrà limitarsi ad asseverare la conformità delle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi. Diversa invece è la situazione per gli edifici unifamiliari o unità immobiliari con accesso autonomo e indipendenti dal punto di vista funzionale. In questo caso l’accertamento del tecnico di eventuali abusi dovrà riguardare l’edificio nella sua interezza, pena la preclusione all’accesso alla detrazione fiscale del Superbonus 110%.
Altresì nel caso in cui i condòmini vogliono approfittare dei lavori trainanti eseguiti per il condominio per poter effettuare a loro volta dei lavori “trainati”, anche se il condominio ha legittimamente effettuato un intervento trainante sulle parti comuni, il contribuente prima di accedere al Superbonus con un intervento trainato dovrà verificare la regolarità della propria unità immobiliare.