L’installazione di una pergotenda, può essere considerato intervento di edilizia libera e non richiede alcun permesso. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato con la sentenza 3393/2921.
La sentenza definisce “nuove costruzioni” i manufatti leggeri, anche prefabbricati, purché siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi o magazzini e dotati di una propria autonomia funzionale.
I giudici hanno sottolineato non sono nuove costruzioni i gazebo, i pergolati e le tettoie “leggere” non tamponate lateralmente su almeno tre lati aventi carattere pertinenziale e meramente accessorio rispetto allo stabile. Tali manufatti, si legge nella sentenza, creano un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall’umidità, senza creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a causa della mancanza della necessaria stabilità, di una idonea coibentazione termica e di un adeguato isolamento dalla pioggia, dall’umidità e dai connessi fenomeni di condensazione.
I giudici hanno spiegato che, nella precedente sentenza, il CdS ha ritenuto che l’elenco dovesse essere esteso ai manufatti tipo pergotende, ribadendo che la realizzazione di una pergotenda, opera precaria sia dal punto di vista costruttivo sia da un punto di vista strettamente funzionale, esclude la necessità di titolo edilizio, a meno che non determini una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio.