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Distanze da un edificio abusivo

Con la sentenza n° 3968/2015 il Consiglio di Stato ha affermato che gli edifici abusivi non possono essere tenuti in considerazione nel calcolo delle distanze, anche se realizzati prima degli edifici regolarmente assentiti.

Nel caso di specie, il proprietario di un terreno aveva realizzato un immobile, ma il confinante che aveva realizzato il fabbricato abusivo ha impugnato il titolo abilitativo causa violazione delle distanze tra costruzioni.
Il proprietario del nuovo edificio ha fatto notare che dai progetti e da tutti gli allegati non risultava la presenza di una veranda nella proprietà confinante inquanto abusiva.
In prima battuta, il Tar aveva dato ragione al ricorrente affermando che, fino alla demolizione dell’opera abusiva, non poteva essere autorizzata nessuna costruzione che violasse le distanze previste. Secondo i giudici, l’obbligo di rispettare le distanze sussisteva anche in presenza di costruzioni realizzate senza titolo abilitativo.
Il Consiglio di Stato ha invece ribaltato la situazione affermando che è più importante tutelare i diritti di chi costruisce rispettando le regole rispetto a quelli di chi ha realizzato un manufatto illegittimo.